Art. 2.
(Criteri di valutazione).

      1. Per le finalità previste dall'articolo 1, il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le procedure e i criteri di valutazione da rispettare da parte dei responsabili delle strutture che ospitano animali domestici di allevamento.
      2. La procedura di valutazione deve prevedere il parere obbligatorio delle associazioni per la difesa dei diritti degli animali, dei consumatori e degli utenti e di protezione ambientale e deve garantire il diritto all'informazione e la consultazione del pubblico.

 

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      3. Le norme e i comportamenti individuati dal decreto di cui al comma 1 devono tenere conto dell'evoluzione dell'etologia applicata ad ogni specie di animale domestico di allevamento.